Art. 9.
(Modifica all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287).

      1. All'articolo 3, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) trarre profitto, anche nelle attività di delocalizzazione della produzione, dallo sfruttamento del lavoro prestato in violazione delle norme fondamentali sul lavoro contenute nei trattati e negli accordi internazionali, in particolare nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificati dall'Italia».